Scade venerdì 30 giugno il pagamento della prima rata 2006, periodo gennaio-marzo, dei contributi dovuti dai lavoratori che hanno chiesto la prosecuzione volontaria. I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall'Inps direttamente a casa degli interessati. Versamenti di importo inferiore a quello indicato comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell'importo della pensione. Si ricorda, inoltre, che un solo giorno di ritardo renderebbe nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre. In tal caso l'Inps provvederà a rimborsare quanto pagato senza l'aggiunta di interessi. In alternativa, si può chiedere agli uffici di accreditare il versamento per il trimestre successivo.
Fonte: INPS
Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2006, i limiti di reddito familiare previsti per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ai nuclei con e senza figli. L'aumento è stabilito in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l'anno 2004 e l'anno 2005, calcolato dall'Istat nella misura dell'1,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2007. Per ottenere il pagamento dell'assegno occorre presentare la domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps, disponibile presso gli uffici dell'Inps e sul sito nella sezione "moduli". La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps). Circolare n° 83 del 16 giugno 2006 .
E' stato prorogato al 22 settembre 2006 il termine per la presentazione della domanda di contribuzione volontaria per l'integrazione dei periodi di lavoro part-time, svolti dal 1° gennaio 1997 in poi e non coperti da contribuzione obbligatoria, la cui scadenza era stata inizialmente prevista per il 23 maggio dalla circolare n° 29 del 23 febbraio 2006. Per ottenere l'autorizzazione occorre essere in possesso di almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici territoriali dell'Inps (l'elenco completo è disponibile sul sito alla voce "Le sedi Inps"), oppure al numero gratuito 803164.
Se il titolare di un'impresa commerciale non è in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, ad esempio perchè si dedica ad altra attività abituale e prevalente, un suo parente o affine entro il terzo grado che partecipa al lavoro aziendale deve comunque essere iscritto alla gestione, purchè la sua attività abbia carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, l'imprenditore sarà iscritto come titolare non attivo, soltanto ai fini dell'imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari. Circolare n° 78 del 7 giugno 2006.
E' stato prorogato al 16 settembre 2006 il termine per il versamento della contribuzione dovuta a tutela della maternità per i dirigenti alle dipendenze di datori di lavoro privati. La proroga, che è stata decisa dall'Istituto per venire incontro alle esigenze di aziende e associazioni di categoria, si riferisce alla regolarizzazione relativa al periodo "aprile 2006"(vedi circolare 76/2006): i datori di lavoro interessati hanno quindi ancora tre mesi di tempo per effettuare la regolarizzazione senza aggravio di somme aggiuntive. Messaggio 15811 del 1° giugno 2006.
Dal 1° aprile 2006 la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità è stata estesa anche ai dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati. Per quanto riguarda i trattamenti economici relativi alle indennità di maternità e/o di paternità, quindi, l'Inps effettuerà il pagamento soltanto per i periodi a partire da tale data, anche per gli eventi (parto o ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) che si sono verificati in precedenza; restano a carico dei datori di lavoro i diversi trattamenti economici eventualmente previsti dai contratti collettivi. In riferimento al congedo parentale e ai riposi giornalieri, sono applicati i criteri e le modalità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, per cui, nel caso in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda espressamente la durata della prestazione lavorativa dei dirigenti, l'orario lavorativo da prendere a riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti della stessa azienda. Per approfondimenti vedere la circolare n° 76 del 23 maggio 2006.
E' stata prorogata al 12 giugno 2006 la scadenza di presentazione dei progetti di flessibilità per la conciliazione lavoro e famiglia (art. 9 legge 8 marzo 2000, n. 53). La scadenza del 10 giugno, prevista dal decreto del 15 maggio 2001, quest'anno è di sabato, pertanto si avvisa che i progetti dovranno pervenire entro e non oltre il successivo lunedì 12 giugno 2006 alle ore 17 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma.
Le modalità di presentazione, i riferimenti normativi e la guida al finanziamento, nella sezione:
politiche di conciliazione lavoro famiglia.
Il 15 giugno 2006 entrerà in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
Il Codice contiene le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici.
Il provvedimento riordina le disposizioni volte a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza, oltre a quelle relative alle consigliere e ai consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale e a quelle concernenti le pari opportunità nel lavoro, nell'attività d'impresa e nell'accesso alle cariche elettive.
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 Suppl. Ordinario n. 133
I contributi dovuti da artigiani e commercianti per la quota di reddito eccedente il minimale (per il 2006 pari a 13.345 €) devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, vale a dire entro il 20 giugno per il saldo 2005 e per il primo acconto 2006 ed entro il 30 novembre per il secondo acconto 2006. Saldo 2005 e primo acconto 2006 possono essere pagati anche entro il 20 luglio, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40% a titolo di interessi. Le somme dovute possono essere anche rateizzate. Per i dettagli vedere la circolare n° 75 del 23 maggio.
L'assegno per il nucleo familiare deve essere anticipato dal datore di lavoro per conto dell'Inps anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente si è risolto, se la prestazione è dovuta per periodi durante i quali il lavoratore prestava attività alle dipendenze di quel datore di lavoro. Dal momento, infatti, che il diritto all'assegno si prescrive in cinque anni, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione se la domanda è presentata dall'ex dipendente nei termini della prescrizione. Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso all'Inps si prescrive in cinque anni che, però, nel caso di periodi pregressi, decorrono dalla data in cui è stato corrisposto l'assegno ai dipendenti. Messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006