L'INPS indica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità , di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2006 nella circolare n° 21 del 2 febbraio 2006.
In base alla variazione percentuale dell'1,7% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, calcolata dall'Istat tra il periodo gennaio-dicembre 2004 e il periodo gennaio-dicembre 2005, l'Inps ha aggiornato le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l'anno 2006. Per quest'anno, pertanto, la retribuzione minima settimanale è pari a 171,03 € e la prima fascia di retribuzione pensionabile annuale, oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, è di 39.297 €. Circolare n° 53 del 12 aprile 2006
L'Inps ha dato il via all'emissione generalizzata dell'estratto conto per gli iscritti alla gestione separata. L'estratto contiene i dati contributivi relativi al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2004 e sarà inviato a più di 2 milioni di assicurati. Riceveranno l'estratto i liberi professionisti senza l'obbligo di contribuzione presso altre casse autonome, i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, gli spedizionieri doganali, i venditori porta a porta, i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Oltre all'estratto vero e proprio, il plico inviato dall'Inps contiene anche un modulo da utilizzare per eventuali richieste di rettifica dei dati anagrafici o contributivi e una guida alla lettura o, contenente anche la prima parte del codice di identificazione personale da utilizzare per i servizi on line sul sito www.inps.it.
I periodi di inattività in caso di lavoro a part-time di tipo verticale non possono essere indennizzati nè con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nè con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Con la sentenza 121 del 24 marzo 2006, la Corte Costituzionale conferma il criterio già in precedenza seguito dall'Inps in materia di disoccupazione, in quanto nel lavoro a tempo parziale verticale, il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa della nuova fase lavorativa. Vedi circolare 55 del 13 aprile 2006.
Con la circolare n° 51 del 4 aprile, l'Inps comunica i salari medi e convenzionali per l'anno 2006, da prendere a riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattie, maternità e tubercolosi, il cui importo deve essere calcolato in riferimento a periodi di paga compresi nell'anno in corso. Nella circolare vengono pertanto riportati gli importi giornalieri per le varie categorie di lavoratori interessati.
Sono stati calcolati i nuovi contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal primo gennaio 2006. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,70 €: 1,23 € (di cui 0,28 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,70 € e fino a 8,18 €: 1,39 € (0,32 € a carico del lavoratore);
3 )per retribuzioni orarie oltre 8,18 €: 1,69 € (0,39 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l'importo orario del contributo dovuto è di 0,89 € (di cui 0,20 € a carico del lavoratore). La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2006, è il 10 aprile. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.
Per il 2006, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale è pari al 18,20% per i redditi annui fino a 39.297 € e al 19,20% per i redditi che superano tale limite. Nelle percentuali è compreso il contributo dello 0,50% per la maternità , l'assegno per il nucleo familiare e la malattia in caso di ricovero ospedaliero. Non cambia, invece, l'aliquota per i lavoratori titolari di una pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità ), che continuano a pagare il 15%, e quelli iscritti anche ad un altro fondo pensionistico obbligatorio, che pagano il 10%. Il contributo complessivo è ripartito tra collaboratori e committenti, rispettivamente un terzo i primi e due terzi gli altri.
Il trattamento economico di maternità spetta alla lavoratrice anche se il congedo di maternità ha inizio dopo sessanta giorni la cessazione del rapporto di lavoro, purchè la lavoratrice, all'inizio del congedo, risulti disoccupata e titolare dell'indennità di disoccupazione: in tal caso, l'interessata ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè quella di disoccupazione. La norma, finora applicata soltanto in caso di disoccupazione ordinaria, è stata estesa anche all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti previsti dalla circolare n° 4 del 9 gennaio 2006
La legge finanziaria 2006 prevede, a partire dal 1 gennaio, un esonero pari ad un punto percentuale dei contributi dovuti dai datori di lavoro. La riduzione contributiva interessa, in via prioritaria, l'aliquota di finanziamento relativa agli assegni per il nucleo familiare; se tale aliquota è dovuta in misura inferiore all'1%, la riduzione si estende alle altre assicurazioni. Circolare n° 3 del 5 gennaio 2006