La circolare Inps n. 75/2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga, per l’anno 2009 e seguenti.
Al via i versamenti del contributo, per l’emersione di lavoratori occupati in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico.
Pagamenti a partire dal 21 agosto.
Procedura di emersione attiva dal 1 al 30 settembre.
E’ disponibile on line la circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro n. 10 del 7 agosto 2009, relativa alle modalità da segure per l’emersione di lavoratori occupati in attività di assistenza alla persona e nel lavoro domestico italiani, comunitari ed extracomunitari.
A partire dal 21 agosto, utilizzando il modello F24, sarà possibile pagare il contributo necessario per effettuare la procedura di emersione, attiva sul sito del Ministero dell'Interno dal 1 al 30 settembre.
Fonte: Ministero del Lavoro
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Approfondimenti
L'art. 16–bis, della legge n. 2/2009, comma 11, ha abrogato, a partire dal 29 gennaio 2009, l’obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l’impiego l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall’art. 9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l’ultima era intervenuto con l’art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006). Tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni stesse all’INPS, attraverso modalità semplificate. Il successivo comma 12 impone all’INPS l’onere di trasmettere le comunicazioni semplificate ai centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro, all’INAIL ed alla Prefettura – UTG (per i lavoratori extra comunitari), nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all’art. 71 del D.L.vo n. 82/2005. Tale comunicazione assolve a tutti gli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4 – bis, comma 6, D.L.vo n. 181/2000).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 288 del 10 dicembre 2008 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'ingresso in Italia di 150 mila cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Il decreto, firmato il 3 dicembre 2008, determina la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2008.
Il decreto fissa il tetto di 150.000 lavoratori stranieri extracomunitari ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato e non stagionale.
In particolare, le quote riguardano:
• 44.600 lavoratori domestici o di altri settori produttivi, provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, ripartiti secondo la tabella allegata;
• 105.400 lavoratori domestici o di assistenza alla persona, provenienti da altri Paesi.
Sarà emanata la circolare applicativa per la distribuzione delle quote tra le varie strutture territoriali.
Le selezioni avverranno tenendo conto delle richieste dei datori di lavoro pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 eccedenti la quota dei flussi prevista con decreto del 30 ottobre 2007.
Fonte: Ministero del Lavoro
DPCM del 3 dicembre 2008
Parte il 31 luglio, in occasione della vendemmia 2008, la sperimentazione del lavoro occasionale regolato da voucher o buoni lavoro.
Ciascun voucher sarà acquistabile dal datore di lavoro a 10 euro e sarà rimborsabile al lavoratore per 7,50 euro netti.
Dal primo di Agosto, sarà quindi possibile per il datore di lavoro acquistare on-line dei voucher telematici (o anche telefonicamente al numero gratuito Inps-Inail 803164) il cui corrispettivo sarà accredidato al lavoratore su una carta magnetica e potrà essere riscosso presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancomat.
Dal 19 di Agosto il datore di lavoro potrà acquistare (anche per il tramite delle Associazioni di categoria) voucher cartacei (stampati in modalità anticontraffazione) presso gli uffici provinciali Inps (o quelli postali delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia). Il lavoratore potrà incassarli presso qualunque ufficio postale.
Attraverso questo meccanismo sarà poi possibile accreditare a ciascun lavoratore i contributi relativi alla prestazione svolta.
Fonte: INPS del 31 luglio 2008
I datori di lavoro hanno tempo fino al 30 settembre 2008 per regolarizzare i lavoratori che non risultano da scritture o altra documentazione obbligatoria. Le aziende avranno così a disposizione quasi cinque mesi per far emergere i rapporti di lavoro subordinato non ancora denunciati. I datori di lavoro che utilizzeranno la procedura di emersione per la prima volta possono regolarizzare tutto il periodo non assicurato, nei limiti della prescrizione quinquennale, fino a tutto il mese di settembre 2008, mentre quelli che hanno già utilizzato l’emersione per periodi fino a settembre 2007 potranno avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti precedentemente.
Fonte: circolare INPS n. 56 dell'8 maggio 2008
In seguito al parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Inps ha inserito i professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici tra i soggetti competenti a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con i propri uffici.
Pertanto, anche periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, potranno svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Le modalità operative per il rilascio del PIN e per l’abilitazione al servizio di trasmissione telematica sono descritte nella circolare 45 del 7 aprile 2008.
Fonte: INPS
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2007, il Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2008 sulle comunicazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro marittimi.
Questo provvedimento introduce il sistema delle comunicazioni on line anche per i datori di lavoro marittimo, allo stesso modo di quanto già adottato per gli altri settori economici. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2008, tutti gli armatori e le società di armamento dovranno comunicare le assunzioni, le trasformazioni, le proroghe e le cessazioni con un unico modello, denominato “UNIMARE”, valido su tutto il territorio nazionale.
Fonte: Ministero del Lavoro
I datori di lavoro hanno tempo fino al 30 settembre 2008 per regolarizzare i rapporti di lavoro sommersi.
E' quanto prevede il Decreto Legge n. 248/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007.
L’Inps ha avviato una campagna informativa sul lavoro domestico che si inserisce nell’ambito delle politiche di lotta al lavoro nero e all’evasione contributiva.
Leggi la news
Consulta l'articolo estratto da “IL QUOTIDIANO” del 18 settembre 2007.
Il 30 settembre 2007 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’Inps la domanda di regolarizzazione per i lavoratori il cui rapporto di lavoro non risulta da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati. Nella circolare 116 del 7 settembre 2007 sono illustrate le istruzioni operative per il versamento dei contributi per la regolarizzazione presso Inps e Inail.
Come noto, per effetto di quanto disposto dalla Finanziaria 2007, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è estesa agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. L'INPS, con circolare n. 43 del 21 febbraio 2007, ha comunicato che l'art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Il comma in questione prevede che, a decorrere da tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.I chiarimenti forniti dalla circolare in oggetto sono relativi a:
- soggetti destinatari della prestazione;
- decorrenza della prestazione e certificazione dell'evento
- misura e durata della prestazione ed infine
- contribuzione figurativa e adempimenti del datore
L'Istituto, nel messaggio 1552 del 16 gennaio 2007, conferma che i lavoratori rumeni e bulgari, entrati nella U.E. dal 1° gennaio 2007, sono pienamente equiparati ai lavoratori comunitari, per l'assunzione sono quindi sufficienti il codice fiscale e la carta d'identità.
Nella Sentenza 32359 del 2006, la Cassazione afferma che il giovane che ha frequentato la scuola per almeno 8 anni può considerarsi liberato dall'obbligo scolastico con la conseguenza che se ha compiuto almeno 15 anni può essere avviato all'attività lavorativa anche se non è in possesso del diploma di licenza di scuola media.
Per l'anno 2007 non verrà effettuata la consueta rivalutazione dei livelli di reddito familiare per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare. Pertanto, dal 1° luglio 2007, continueranno ad essere ad essere applicate tutte le tabelle attualmente in vigore, i cui livelli reddituali saranno rivalutati dal 1° luglio 2008.
Fonte: INPS
La legge finanziaria 2007 ha introdotto la possibilità, per i committenti datori di lavoro, di trasformare in rapporti di lavoro subordinato le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle a progetto.
News del 18 aprile 2007
Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori parasubordinati e assimilati iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi, non iscritti ad altre forme di assicurazione obbligatoria e non titolari di pensione, hanno diritto all'indennità di malattia se sono in possesso di almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio della malattia e di un reddito da lavoro parasubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo. La domanda deve essere presentata entro un anno a partire dal giorno successivo alla fine della malattia e può essere anche inviata per posta, allegando copia di un documento di riconoscimento, oppure presentata per il tramite di un ente di patronato.
La circolare 76 del 16 aprile contiene tutte le informazioni necessarie all'applicazione e il modulo per la domanda.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all'estero nel territorio dello Stato, per l'anno 2007": ammessi 80.000 lavoratori stagionali non comunitari e 2000 che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine.
Il 31 marzo, scadono i termini per la presentazione delle domande di indennità di Disoccupazione con i requisiti ridotti.
Il ministro dell'Interno Amato ha emanato in data 20 febbraio 2007 una direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
La direttiva risponde all'esigenza di garantire lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno.
Possono beneficiare delle disposizioni agevolative gli stranieri che si trovano nella seguente condizione:
- hanno presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico dell'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso in Italia
- abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno
- siano in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione.
Risposta a quesiti posti da Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato nonchè da unità territoriali in merito all'attività di sorveglianza svolta da anziani davanti alle scuole.
L'INPS, con messaggio n. 5562 del 1° marzo 2007, ha reso disponibile dalla scadenza del primo trimestre 2007 (10 aprile 2007) un sistema on line che consente di pagare i contributi dal proprio domicilio, senza file postali, anche in un giorno festivo.
Il servizio, in collaborazione con Poste SpA, è disponibile sul sito www.inps.it, sezione "servizi on line", sezione "cittadino".
Chi nel 2005 ha lavorato con un contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale o ciclico), ha tempo fino a giovedì 15 marzo per presentare la richiesta di autorizzazione al versamento di contributi volontari ad integrazione dei periodi durante i quali, per effetto dell'attività part-time, non c'è stata copertura di contribuzione obbligatoria. La possibilità di effettuare versamenti volontari è in alternativa alla facoltà di riscatto e gli effetti sono diversi in rapporto al tipo di part-time: nel tipo verticale, quando le prestazioni di lavoro a tempo pieno sono intervallate da settimane interamente non lavorate, i contributi volontari hanno la funzione di copertura di questi ultimi periodi; in caso di part-time orizzontale, invece, i contributi volontari hanno una funzione integrativa; infine, nel part-time di tipo misto, i versamenti volontari possono avere una funzione sia integrativa, per i periodi lavorati ad orario ridotto, sia di copertura per quelli interamente non lavorati.
Circolare n° 29 del 23 febbraio 2006
Dal 1 marzo 2007 entrerà in vigore in nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, con scadenza 28 febbraio 2011.
Riconosciute per contratto le cosiddette badanti ovvero le assistenti familiari alle persone non autosufficienti.
Le nuove norme si aggiungono a quelle già contenute nella legge Finanziaria 2007.
L'aumento dei contributi a carico dei collaboratori domestici si traduce in una riduzione degli oneri per chi offre occupazione.
Vediamo le maggiori novità: aumento dei contributi a carico dei lavoratori e obbligo per i datori di lavoro di trasmettere al Centro per l'impiego la comunicazione, entro 24 ore dall'assunzione, per mezzo del modello C/Ass.; da marzo il numero delle ore passa da 44 a 40 per i lavoratori che non vivono nella casa dove svolgono le proprie mansioni; il datore di lavoro può dedurre dall'imponibile l'ammontare dei contributi previdenziali versati all'Inps a favore dei collaboratori domestici.
Nella nuova finanziaria sono stati previsti diversi interventi per incentivare l'installazione di impianti che migliorino e razionalizzino i consumi energetici. Le direttrici dell'intervento prevedono agevolazioni fiscali sia dal punto di vista del risparmio energetico sia per quanto riguarda la produzione da fonti rinnovabili di energia. Così sono previsti sgravi fiscali fino al 55% per le spese relative all'installazione di nuovi infissi con doppi vetri fino ad un importo pari a 60.000 euro ripartiti in tre anni.
Stesse detrazioni anche per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico ed industriale. Per chi acquisti nuovi frigo e congelatori di classe a+ fino al 31 ottobre 2007 è prevista una detrazione fiscale dall'imposta lorda per il 20% della spesa fino ad un massimo di 200 euro. Infine per i riscaldamenti sono previste detrazioni fino a 30.000 euro per chi sostituisce la caldaia con nuovi impianti a condensazione e chiaramente realizza una messa a punto del sistema di distribuzione. Incentivi fiscali previsti anche per edifici nuovi ed esercizi commerciali.
RISPOSTE A QUESITI - Nota esplicativa del 4 gennaio 2007
(aggiornata al 23 gennaio 2007)
La Legge Finanziaria 2007 contiene importanti innovazioni riguardo i dispositivi per la conciliazione: le competenze nella gestione dei finanziamenti dei progetti di conciliazione dei tempi passano dal Ministero del lavoro al Ministero per le politiche della famiglia. Le novità più rilevanti riguardano:
- l'utilizzo del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- la riscrittura dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con una nuova tipologia di interventi;
- la possibilità di erogare contributi non solo in favore delle imprese, che mantengono comunque la priorità, ma anche di aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere.
Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 9 legge 53/2000 così come modificato dall'art. 1, comma 1254, legge 296/2006: Circolare 1.07 del 28 gennaio 2007
Con decreto del 10 gennaio 2007 del Direttore Generale delle Politiche Previdenziali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 della Serie Generale del 19/01/2007, sono state stabilite le retribuzioni medie giornaliere, per la categoria dei lavoratori agricoli, da valere per l’anno 2006 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali.
Per la Provincia di Potenza sono le seguenti:
O.T.D. € 49.31
O.T.I. Comuni € 41.50
O.T.I. Qualificati € 45.48
O.T.I. Qualificati Super € 47.60
O.T.I. Specializzati € 49.44
O.T.I. Specializzati Super € 51.78
La norma estende alle lavoratrici iscritte nella gestione separata gli artt. 17 (interdizione anticipata per complicanze alla gravidanza e per mansioni incompatibili) e 22 (indennita` di maternita` per estensione obbligatoria) del testo unico di maternita` sulla base di un apposito decreto ministeriale e nel limite delle risorse derivanti dallo specifico gettito del contributo dello 0, 50% a favore della stessa gestione.
Il Maxiemendamento alla Finanziaria, comma 775, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Da una rilevazione effettuata nel 2005 è stata constatata l'esistenza, a livello nazionale, di 672 centri per l'impiego e 504 strutture Inps, che coesistono in 387 località. La creazione di strutture integrate che prevedano la presenza contemporanea di Inps e Centri per l'impiego, quindi, può portare ad una serie di vantaggi: per l'utente, che con l'accesso ad un unico ufficio potrà risolvere esigenze diverse con un notevole risparmio di tempo, dal momento che ciò gli eviterà ulteriori spostamenti fisici; per la pubblica amministrazione, grazie ad un'ottimizzazione delle risorse che le permetterà di ridurre i costi. Il tutto, inoltre, porterà ad un miglioramento del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, in relazione alla semplificazione derivante dalla disponibilità dei servizi offerti da diverse amministrazioni presso un unico centro di accoglienza. In diverse regioni sono state già attivate collaborazioni tra l'Inps e centri per l'impiego, e i risultati conseguiti, valutati positivamente anche in base all'apprezzamento dimostrato dagli utenti, testimoniano la validità della cooperazione.
Circolare 136 del 28/11/06
Le cooperative possono instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche di natura dirigenziale, con i propri soci ordinari, purchè abbiano adottato un regolamento (previsto all'articolo 6 della legge della legge 142/2001) nel quale sia prevista espressamente tale tipologia di lavoro tra quelle instaurabili con i soci della cooperativa stessa, per i quali troveranno quindi applicazione le norme ordinarie previste per la generalità dei lavoratori.
Nel messaggio 30351 del 14 novembre 2006 sono riportate le modalità di esposizione sui modelli DM10/2 e Emens.
Le disposizioni della Finanziaria 2007 riassunte per l'area del lavoro e della previdenza.
Anche le imprese agricole, al pari delle altre, sono tenute alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, a partire dal 1° gennaio 2006. Per regolarità contributiva si intende la continuità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e per tutti gli altri obblighi previsti dalla legge. Per il rilascio del DURC, quindi, devono sussistere le seguenti condizioni:
- Correntezza degli adempimenti trimestrali e/o annuali;
- Avvenuto versamento di quanto richiesto o eventualmente ricalcolato dalle sedi;
- Assenza di inadempienze in atto;
- Assenza di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, non contestati e non pagati.
Per approfondimenti e modulistica è possibile consultare la circolare 116 del 19 ottobre 2006.
I nuovi termini per la presentazione, da parte delle aziende agricole, della dichiarazione trimestrale della manodopera occupata sono i seguenti: 30 aprile per il primo trimestre dell'anno, 31 luglio per il secondo, 31 ottobre per il terzo e 31 gennaio dell'anno successivo a quello solare di riferimento per il quarto trimestre. Solo per il terzo trimestre 2006, in via transitoria ed in sede di prima applicazione sarà consentita, in deroga al regime previsto, la trasmissione telematica delle denunce trimestrali entro il 25 novembre 2006. Le dichiarazioni trimestrali devono contenere anche i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Circolare 115 del 19 ottobre
Con la circolare n° 111 del 13 ottobre, vengono rese operative le disposizioni, previste dall'articolo 36 bis della legge 248/2006 (decreto legge Bersani), riguardanti gli interventi di contrasto al lavoro nero, di recupero contributivo e per la promozione della sicurezza nei posti di lavoro nel settore dell'edilizia, per quanto compete l'attività del personale ispettivo dell'Istituto. Tra le norme stabilite dal decreto, l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare l'assunzione del lavoratore il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro e di dotare di un tesserino di riconoscimento tutto il personale occupato nei cantieri. Per i datori di lavoro inadempienti sono previste multe fino a 12.000 euro per ciascun lavoratore non in regola.
L'indennità ordinaria di disoccupazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui la cessazione dell'attività lavorativa sia conseguente ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. E' il caso, ad esempio, di un lavoratore che sia stato indotto a lasciare l'attività in conseguenza di un trasferimento ad altra sede della stessa azienda, che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e per raggiungere la quale siano necessari, mediamente, 80 minuti con i mezzi pubblici. Circolare 108 del 10 ottobre 2006
Il programma d'azione per il reimpiego di lavoratori svantaggiati (PARI), finanziato dal Fondo per l'Occupazione del Ministero del Lavoro, si propone tra l'altro di concorrere al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori appartenenti a particolari categorie svantaggiate: donne, lavoratori con più di 45 anni espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, lavoratori socialmente utili, lavoratori in mobilità o in cassa integrazione ecc. Oltre al Ministero del Lavoro e all'Inps - che si occuperà materialmente del pagamento ai lavoratori individuati dal programma del previsto sussidio mensile - sono coinvolti nell'attuazione del programma le regioni, le province, i centri per l'impiego e l'agenzia tecnica del Ministero Italia Lavoro S.p.A.
Gli incentivi previsti comprendono: un contributo di 1.000 € finalizzato alla formazione dei lavoratori individuati dal programma; un contributo di 5.000 € in favore delle imprese per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato; un sussidio di 450 € mensili, per un massimo di 10 mesi, ai lavoratori che aderiscono al programma; un incentivo di 4.500 € ai lavoratori che intendono intraprendere un'attività lavorativa autonoma, individuale e associata.
Circolare 103 del 3 ottobre 2006
I datori di lavoro del settore agricolo che occupano operai a tempo determinato e indeterminato hanno l'obbligo dell'invio telematico delle denunce aziendali. Nella circolare 100 del 22 settembre sono descritte le modalità per l'ottenimento del codice segreto identificativo (PIN), necessario per poter effettuare - per proprio conto - la trasmissione telematica. In alternativa, i datori di lavoro possono avvalersi dei soggetti abilitati a svolgere tali adempimenti in qualità di intermediari
Scade sabato 30 settembre il termine per il pagamento della seconda rata 2006, periodo aprile-giugno, dei contributi dovuti dai lavoratori che hanno chiesto la prosecuzione volontaria. I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall'Inps direttamente a casa degli interessati, in quanto versamenti di importo inferiore comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell'importo della pensione. Si ricorda, inoltre, che un solo giorno di ritardo renderebbe nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre. In tal caso l'Inps provvederà a rimborsare quanto versato senza aggiunta di interessi.
Dal 12 Agosto 2006 diventa obbligatoria, per le assunzioni nel settore edile, la comunicazione al Centro per l'Impiego competente territorialmente, almeno il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Lo prevede l'art 36 bis della legge n. 248/2006 - introdotto come emendamento in sede di conversione del Decreto Legge n. 223/06.
La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
La norma originaria già prevedeva questo onere, ma lo correlava all'adozione, con decreto ministeriale, del modello unico , previsto dal D. Lgs. n. 297/2002, che ancora non è stato adottato.
Prima della norma introdotta con la legge n. 248/2006 i datori di lavoro edili avevano 5 giorni di tempo per comunicare l'assunzione.
Con circolare n. 88/2006 l'INPS - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - Progetto per la gestione e il Coordinamento dell'Area Agricola - ha reso noto il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.) ex art. 5 D. Lgs. 375/93 così come previsto dalla Legge 81/2006 di conversione, con modificazioni, del D.L. n 2/2006. La suddetta norma prevede l'obbligo della trasmissione all'INPS, esclusivamente in via telematica, della denuncia aziendale e della comunicazione di assunzione. L'INPS, tuttavia, precisa che fino all'implementazione del software applicativo, ad oggi ancora non disponibile, le denunce aziendali saranno ancora presentate mediante il cartaceo. Le comunicazioni di assunzione di conseguenza saranno ancora presentate ai Centri secondo la vecchia procedura in attesa di successive istruzioni.
Con circolare n. 21/2006 il Ministero della Solidarietà Sociale - Direzione Generale dell'Immigrazione - ha reso noto che, dal 27 luglio 2006, i lavoratori subordinati provenienti dai nuovi paesi membri dell'Unione Europea (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Cipro e Malta) hanno libero ingresso al mercato del lavoro italiano.Dopo tale data cessano pertanto le procedure di richiesta di nulla-osta per l'assunzione di lavoratori neocomunitari.
Pescatori autonomi. - Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari - Art. 11 della legge n. 388/2000 e successive disposizioni.
CIRCOLARE INPS N. 92 del 02.08.2006
E' stato prorogato il regime transitorio sulla libera circolazione dei lavoratori provenienti dai nuovi paesi membri dell'Unione Europea per un ulteriore periodo di tre anni, dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2009.
Lo stabilisce la circolare n. 15 del 3 maggio 2006 del Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale.
Con la circolare n° 88 dell'11 luglio, l'Inps rilascia il nuovo modello di denuncia aziendale per le aziende agricole. Le novità più rilevanti della nuova versione, più ricca di informazioni rispetto alle versione attualmente in uso, sono rappresentate dalla trasmissione telematica dei dati tramite Internet e dall'introduzione del Codice Identificativo Denuncia aziendale (CIDA) che, attribuito direttamente dalla procedura a seguito della trasmissione telematica della denuncia, costituisce l'identificativo univoco dell'azienda e dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione dei registri d'impresa e del modello DMAG-UNICO. Il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2006, costituisce la fase sperimentale della ripresentazione telematica delle denunce aziendali da parte delle aziende già esistenti al 30 giugno 2006 e di quelle di nuova costituzione. Dal 1° novembre in poi, invece, avrà inizio la fase dell'effettiva trasmissione telematica.
Entro lunedì 31 luglio, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2005, i pensionati che nel corso di tale anno hanno svolto un'attività di lavoro autonomo devono dichiarare all'Inps i redditi effettivamente conseguiti. Entro la stessa data, i pensionati che svolgono ancora attività di lavoro autonomo nel 2006, devono comunicare all'Inps il reddito che prevedono di ottenere quest'anno. In questo modo l'Inps potrà fare il conguaglio con le trattenute effettuate, a titolo di acconto, sui redditi presunti dichiarati l'anno precedente dallo stesso pensionato. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Sono esclusi da ogni adempimento e possono cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro autonomo i titolari di pensioni liquidate con almeno 40 anni di contributi oppure con almeno 58 anni di età e 37 di contributi. Sono esonerati da ogni trattenuta, inoltre, i pensionati che hanno compiuto l'età richiesta per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) ed altri pensionati con particolari caratteristiche di età e contribuzione.
Fonte: INPS
Con decreto del Ministro Bersani, in data 23 giugno 2006, è stata prorogata al 31 agosto prossimo la scadenza dei bandi per l'accesso alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 488/92, inizialmente fissata al 31 luglio. La nuova scadenza riguarda tutti i bandi del 2006, quindi i bandi dei settori "industria", "turismo" e "commercio" e il bando riservato alle "imprese artigiane".
Il nuovo termine è stato fissato tenuto conto sia della circostanza che non si è ancora concluso l'iter per la stipula della convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e i soggetti abilitati all'´istruttoria del finanziamento agevolato, che ha come conseguenza anche l'impossibilità per le banche che concedono il finanziamento ordinario di adottare le relative delibere e quindi l'impossibilità per le imprese di allegare alle domande tali delibere, sia dell'´esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro il 2006, secondo quanto previsto dall'autorizzazione del regime di aiuto della legge 488/92 da parte della Commissione europea.
Attenzione: il termine è stato ulteriormente prorogato al 15 settembre 2006
Scade venerdì 30 giugno il pagamento della prima rata 2006, periodo gennaio-marzo, dei contributi dovuti dai lavoratori che hanno chiesto la prosecuzione volontaria. I pagamenti devono essere effettuati secondo gli importi prestampati sui bollettini inviati dall'Inps direttamente a casa degli interessati. Versamenti di importo inferiore a quello indicato comportano la riduzione proporzionale dei periodi accreditati e, conseguentemente, dell'importo della pensione. Si ricorda, inoltre, che un solo giorno di ritardo renderebbe nullo il versamento, senza la possibilità di recuperare il trimestre. In tal caso l'Inps provvederà a rimborsare quanto pagato senza l'aggiunta di interessi. In alternativa, si può chiedere agli uffici di accreditare il versamento per il trimestre successivo.
Fonte: INPS
Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2006, i limiti di reddito familiare previsti per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ai nuclei con e senza figli. L'aumento è stabilito in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l'anno 2004 e l'anno 2005, calcolato dall'Istat nella misura dell'1,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2007. Per ottenere il pagamento dell'assegno occorre presentare la domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps, disponibile presso gli uffici dell'Inps e sul sito nella sezione "moduli". La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps). Circolare n° 83 del 16 giugno 2006 .
E' stato prorogato al 22 settembre 2006 il termine per la presentazione della domanda di contribuzione volontaria per l'integrazione dei periodi di lavoro part-time, svolti dal 1° gennaio 1997 in poi e non coperti da contribuzione obbligatoria, la cui scadenza era stata inizialmente prevista per il 23 maggio dalla circolare n° 29 del 23 febbraio 2006. Per ottenere l'autorizzazione occorre essere in possesso di almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici territoriali dell'Inps (l'elenco completo è disponibile sul sito alla voce "Le sedi Inps"), oppure al numero gratuito 803164.
Se il titolare di un'impresa commerciale non è in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, ad esempio perchè si dedica ad altra attività abituale e prevalente, un suo parente o affine entro il terzo grado che partecipa al lavoro aziendale deve comunque essere iscritto alla gestione, purchè la sua attività abbia carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, l'imprenditore sarà iscritto come titolare non attivo, soltanto ai fini dell'imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari. Circolare n° 78 del 7 giugno 2006.
E' stato prorogato al 16 settembre 2006 il termine per il versamento della contribuzione dovuta a tutela della maternità per i dirigenti alle dipendenze di datori di lavoro privati. La proroga, che è stata decisa dall'Istituto per venire incontro alle esigenze di aziende e associazioni di categoria, si riferisce alla regolarizzazione relativa al periodo "aprile 2006"(vedi circolare 76/2006): i datori di lavoro interessati hanno quindi ancora tre mesi di tempo per effettuare la regolarizzazione senza aggravio di somme aggiuntive. Messaggio 15811 del 1° giugno 2006.
Dal 1° aprile 2006 la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità è stata estesa anche ai dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati. Per quanto riguarda i trattamenti economici relativi alle indennità di maternità e/o di paternità, quindi, l'Inps effettuerà il pagamento soltanto per i periodi a partire da tale data, anche per gli eventi (parto o ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) che si sono verificati in precedenza; restano a carico dei datori di lavoro i diversi trattamenti economici eventualmente previsti dai contratti collettivi. In riferimento al congedo parentale e ai riposi giornalieri, sono applicati i criteri e le modalità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, per cui, nel caso in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda espressamente la durata della prestazione lavorativa dei dirigenti, l'orario lavorativo da prendere a riferimento è quello in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti della stessa azienda. Per approfondimenti vedere la circolare n° 76 del 23 maggio 2006.
E' stata prorogata al 12 giugno 2006 la scadenza di presentazione dei progetti di flessibilità per la conciliazione lavoro e famiglia (art. 9 legge 8 marzo 2000, n. 53). La scadenza del 10 giugno, prevista dal decreto del 15 maggio 2001, quest'anno è di sabato, pertanto si avvisa che i progetti dovranno pervenire entro e non oltre il successivo lunedì 12 giugno 2006 alle ore 17 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192 Roma.
Le modalità di presentazione, i riferimenti normativi e la guida al finanziamento, nella sezione:
politiche di conciliazione lavoro famiglia.
Il 15 giugno 2006 entrerà in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
Il Codice contiene le disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici.
Il provvedimento riordina le disposizioni volte a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza, oltre a quelle relative alle consigliere e ai consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale e a quelle concernenti le pari opportunità nel lavoro, nell'attività d'impresa e nell'accesso alle cariche elettive.
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 Suppl. Ordinario n. 133
I contributi dovuti da artigiani e commercianti per la quota di reddito eccedente il minimale (per il 2006 pari a 13.345 €) devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, vale a dire entro il 20 giugno per il saldo 2005 e per il primo acconto 2006 ed entro il 30 novembre per il secondo acconto 2006. Saldo 2005 e primo acconto 2006 possono essere pagati anche entro il 20 luglio, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40% a titolo di interessi. Le somme dovute possono essere anche rateizzate. Per i dettagli vedere la circolare n° 75 del 23 maggio.
L'assegno per il nucleo familiare deve essere anticipato dal datore di lavoro per conto dell'Inps anche nel caso in cui il rapporto di lavoro con il dipendente si è risolto, se la prestazione è dovuta per periodi durante i quali il lavoratore prestava attività alle dipendenze di quel datore di lavoro. Dal momento, infatti, che il diritto all'assegno si prescrive in cinque anni, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione se la domanda è presentata dall'ex dipendente nei termini della prescrizione. Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso all'Inps si prescrive in cinque anni che, però, nel caso di periodi pregressi, decorrono dalla data in cui è stato corrisposto l'assegno ai dipendenti. Messaggio n. 12790 del 2 maggio 2006
L'INPS indica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità , di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2006 nella circolare n° 21 del 2 febbraio 2006.
In base alla variazione percentuale dell'1,7% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, calcolata dall'Istat tra il periodo gennaio-dicembre 2004 e il periodo gennaio-dicembre 2005, l'Inps ha aggiornato le retribuzioni medie settimanali su cui sono calcolati i contributi volontari per l'anno 2006. Per quest'anno, pertanto, la retribuzione minima settimanale è pari a 171,03 € e la prima fascia di retribuzione pensionabile annuale, oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, è di 39.297 €. Circolare n° 53 del 12 aprile 2006
L'Inps ha dato il via all'emissione generalizzata dell'estratto conto per gli iscritti alla gestione separata. L'estratto contiene i dati contributivi relativi al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2004 e sarà inviato a più di 2 milioni di assicurati. Riceveranno l'estratto i liberi professionisti senza l'obbligo di contribuzione presso altre casse autonome, i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, gli spedizionieri doganali, i venditori porta a porta, i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Oltre all'estratto vero e proprio, il plico inviato dall'Inps contiene anche un modulo da utilizzare per eventuali richieste di rettifica dei dati anagrafici o contributivi e una guida alla lettura o, contenente anche la prima parte del codice di identificazione personale da utilizzare per i servizi on line sul sito www.inps.it.
I periodi di inattività in caso di lavoro a part-time di tipo verticale non possono essere indennizzati nè con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nè con l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti. Con la sentenza 121 del 24 marzo 2006, la Corte Costituzionale conferma il criterio già in precedenza seguito dall'Inps in materia di disoccupazione, in quanto nel lavoro a tempo parziale verticale, il rapporto prosegue anche durante il periodo di sosta, pur con la sospensione delle corrispettive prestazioni, in attesa della nuova fase lavorativa. Vedi circolare 55 del 13 aprile 2006.
Con la circolare n° 51 del 4 aprile, l'Inps comunica i salari medi e convenzionali per l'anno 2006, da prendere a riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattie, maternità e tubercolosi, il cui importo deve essere calcolato in riferimento a periodi di paga compresi nell'anno in corso. Nella circolare vengono pertanto riportati gli importi giornalieri per le varie categorie di lavoratori interessati.
Sono stati calcolati i nuovi contributi per i lavoratori domestici, in vigore dal primo gennaio 2006. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
1) per retribuzioni orarie fino a 6,70 €: 1,23 € (di cui 0,28 € a carico del lavoratore);
2) per retribuzioni orarie oltre 6,70 € e fino a 8,18 €: 1,39 € (0,32 € a carico del lavoratore);
3 )per retribuzioni orarie oltre 8,18 €: 1,69 € (0,39 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l'importo orario del contributo dovuto è di 0,89 € (di cui 0,20 € a carico del lavoratore). La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2006, è il 10 aprile. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.
Per il 2006, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale è pari al 18,20% per i redditi annui fino a 39.297 € e al 19,20% per i redditi che superano tale limite. Nelle percentuali è compreso il contributo dello 0,50% per la maternità , l'assegno per il nucleo familiare e la malattia in caso di ricovero ospedaliero. Non cambia, invece, l'aliquota per i lavoratori titolari di una pensione diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità ), che continuano a pagare il 15%, e quelli iscritti anche ad un altro fondo pensionistico obbligatorio, che pagano il 10%. Il contributo complessivo è ripartito tra collaboratori e committenti, rispettivamente un terzo i primi e due terzi gli altri.
Il trattamento economico di maternità spetta alla lavoratrice anche se il congedo di maternità ha inizio dopo sessanta giorni la cessazione del rapporto di lavoro, purchè la lavoratrice, all'inizio del congedo, risulti disoccupata e titolare dell'indennità di disoccupazione: in tal caso, l'interessata ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè quella di disoccupazione. La norma, finora applicata soltanto in caso di disoccupazione ordinaria, è stata estesa anche all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti previsti dalla circolare n° 4 del 9 gennaio 2006
La legge finanziaria 2006 prevede, a partire dal 1 gennaio, un esonero pari ad un punto percentuale dei contributi dovuti dai datori di lavoro. La riduzione contributiva interessa, in via prioritaria, l'aliquota di finanziamento relativa agli assegni per il nucleo familiare; se tale aliquota è dovuta in misura inferiore all'1%, la riduzione si estende alle altre assicurazioni. Circolare n° 3 del 5 gennaio 2006